Cos’è il CIN?
Il CIN – Codice Identificativo Nazionale è il codice con cui viene identificata in modo univoco ogni struttura ricettiva italiana. Riguarda le strutture alberghiere ed extralberghiere nonché le locazioni per finalità turistiche e locazioni brevi di unità immobiliari.
Serve a combattere l’evasione fiscale, a garantire una maggiore trasparenza per il mercato degli affitti brevi e a proteggere i consumatori dalle truffe.
I titolari delle stesse sono tenuti ad esporre il CIN all’esterno della struttura e ad indicarlo in ogni annuncio pubblicitario.
Il Decreto del Ministero del Turismo prot.n 0016726/24 del 06/06/2024, pubblicato in G.U. il 03 settembre 2024, prevede l’ assegnazione del CIN direttamente dal Ministero del Turismo con onere a carico dei titolari, gestori, proprietari delle stesse di accedere al portale telematico del Ministero del turismo per la richiesta: https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive/
Le scadenze temporali per l’acquisizione del CIN sono indicate al link: https://www.ministeroturismo.gov.it/cin-termine-per-lacquisizione-spostato-al-1-gennaio-2025
L’ operatore privato, per poter accedere correttamente alla piattaforma ministeriale e richiedere il CIN, dovrà collegarsi tramite il suo SPID o la sua CIE. Soltanto con il Codice fiscale del titolare o del gestore, dichiarato nel titolo abilitativo/comunicazione, l’operatore potrà visualizzare l’elenco delle strutture a lui associate.
Se l’utente, dopo aver correttamente visionato tutta la pagina, non ritrova la propria struttura, può inviare la Segnalazione struttura mancante, utilizzando l’apposito form di fine pagina nella stessa piattaforma ministeriale.
In caso siano presenti dati errati o non aggiornati l’utente può inviare una la Segnalazione di dati incongruenti utilizzando l’apposito form sempre di di fine pagina nella stessa piattaforma ministeriale.
A questo link Manuale Operatore Privato – Richiesta CIN è possibile scaricare il manuale operativo per la richiesta del CIN
Chi deve richiedere il CIN?
– I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
– i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
– i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Qual è la data di effettiva applicazione della disciplina nazionale sul CIN?
Le disposizioni dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 sono applicabili a partire dal 2 novembre 2024 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della piattaforma per l’assegnazione del CIN. Tuttavia, si precisa che il termine per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025, in modo da garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.
Si specifica, altresì, che, ai sensi del comma 9 dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023, deve intendersi implicitamente abrogata la sanzione prevista dall’art. 13-quater, comma 8, decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Ho già il CIS rilasciato dalla Regione Puglia. Devo richiedere anche il CIN?
L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni.
Se sei soggetto all’obbligo di possedere ed esporre il CIS, dovrai richiedere anche il CIN. Il CIS regionale precedentemente rilasciato alle strutture alberghiere, extralberghiere e alle locazioni turistiche è stato oggetto di ricodifica ed è propedeutico all’ottenimento del CIN. A essere esposto è il CIN, ma nulla vieta di esporre anche il CIS.
Possiedo il CIS e il CIN, devo esporre entrambi?
E’ obbligatorio esporre il CIN, nulla vieta anche l’esposizione del CIS.
Non sono in possesso del CIS. Devo richiedere il CIN?
Se non sei in possesso del CIS della Regione Puglia, devi entrarne in possesso per poter richiedere il CIN.
Perché non trovo la mia struttura nella BDSR?
Se una volta effettuato l’accesso non trovi la tua struttura tra quelle associate al tuo codice fiscale, assicurati di avere già ottemperato agli obblighi di registrazione previsti dalla Regione Puglia e quindi di essere registrato al DMS www.dms.puglia.it.
Se, pur essendo in regola con i suddetti adempimenti, non trovi la tua struttura in BDSR, puoi inviare una segnalazione tramite apposito form presente in piattaforma cliccando sul bottone “Segnala Struttura mancante”.Assicurati sempre di scorrere lungo la pagina per cercare la tua struttura, senza inserire codici nella maschera di ricerca: spesso la struttura c’è sotto la maschera e scompare se si inserisce un codice errato.
Non ho trovato la mia struttura sulla BDSR e ho aperto una segnalazione per “struttura mancante” tramite piattaforma. Cosa succede adesso?
La segnalazione effettuata tramite piattaforma verrà reindirizzata alla Regione o Provincia autonoma competente, che effettua un’istruttoria, coinvolgendo anche l’utente ove necessario, al fine di verificare l’esistenza della struttura nella propria banca dati e la conformità dell’attività svolta alle rispettive normative regionali, delle Province autonome e locali.
Durante la fase di verifica è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 13-ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.
La verifica può dare esito:
a) positivo: la BDSR rilascia all’utente il CIN richiesto (CIN con stato “verificato”), avvisandolo attraverso il canale comunicativo scelto dall’utente stesso al momento della richiesta;
b) negativo: in tal caso è precluso il rilascio del CIN da parte della BDSR;
c) nullo (nessun esito trasmesso nel termine indicato): in tal caso la BDSR rilascia all’utente il CIN richiesto (CIN con stato “non verificato”). Il CIN “non verificato” può fin da subito essere utilizzato ai fini della pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno dello stabile. Il CIN “non verificato” resta valido fino a che la Regione o Provincia autonoma non avrà completato la verifica. Se la verifica avrà esito positivo, il CIN rimarrà lo stesso (e passerà allo stato di “verificato”). Se la verifica avrà esito negativo, perché è stata riscontrata una irregolarità, il CIN sarà revocato.
Quali locazioni devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti nel D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?
Devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023.
Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali).
Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.
Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Si specifica che obblighi di cui sopra si applicano soltanto alle locazioni di cui all’art. 13-ter e non alle strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere), restando fermi, per queste ultime (ivi compresi gli agriturismi) gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Quali immobili concessi in locazione devono essere dotati degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio?
Devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili, tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023. Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
Se la mia attività di locazione è condotta in forma non imprenditoriale, l’immobile locato deve essere dotato degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio?
Sì. Difatti al comma 7, secondo periodo, dell’art-13, D.L. 145/2023, con la formula “In ogni caso” si intende ricomprendere tutte le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve o per finalità turistiche, sia gestite nelle forme imprenditoriali, sia gestite nelle forme non imprenditoriali.
I Bed&Breakfast o gli Affittacamere sono soggetti all’obbligo di dotazione di estintori e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio?
No. Secondo la normativa sul CIN (D.L. n. 145/2023 – art. 13-ter, comma 7), è soggetto all’obbligo solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, senza offrire servizi aggiuntivi. Ciò però non esclude che i B&B gli affittacamere o altre tipologie di strutture ricettive siano soggetti ad altri obblighi in materia di sicurezza.
Concedo in locazione una sola stanza dell’unità immobiliare, devo rispettare i requisiti di sicurezza di cui al D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?
Sì. Anche singole porzioni di unità immobiliari, se affittate con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, devono essere dotate dei requisiti di sicurezza.
Ci sono altre indicazioni sui requisiti di sicurezza e su quanto si richiede ai fini dell’ottenimento del CIN?
Qui una sintesi di ulteriori informazioni >
Dove va esposto il CIN?
Il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone che chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
I locatori e i titolari delle strutture sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione breve o per finalità turistiche, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, laddove questi contengano una rappresentazione chiara e sufficientemente esaustiva delle caratteristiche dell’immobile.
Come va esposto il CIN all’esterno dello stabile?
Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Promuovo su agenzie e portali online una stanza o più stanze dell’appartamento nel quale vivo che affitto a studenti fuori sede, studenti Erasmus o lavoratori trasfertisti. Sono obbligato anche io a richiedere il CIR?
Il CIS è un obbligo per gli alloggi locati ad uso turistico. Non essendo queste locazioni finalizzate ad accogliere turisti, non hanno obbligo del CIS. Tuttavia nelle inserzioni dovrà essere ben evidenziato che trattasi di locazioni per studenti o per altra tipologia di utenti non turisti.
Dopo avere ottenuto il CIR, posso delegare una terza persona per la gestione telematica degli adempimenti normativi?
Sì, il gestore/locatore, dopo avere ottenuto il CIR, può delegare un’altra persona per la gestione telematica degli adempimenti normativi tramite il servizio “Gestione delegati” presente nel DMS. La persona delegata riceverà una comunicazione circa l’avvenuta delega e potrà accedere direttamente al sito www.dms.puglia.it con la propria identità digitale (SPID Livello 2 ad uso personale, CIE, TS-CNS)
Come proprietario, posso delegare una persona di fiducia nella richiesta del CIR?
No, la registrazione al DMS e la richiesta successiva del CIN deve essere richiesta unicamente dal proprietario dell’appartamento.
IL CIN per gli INTERMEDIARI
Ho sottoscritto un contratto con un soggetto terzo avente ad oggetto la promo – commercializzazione del mio appartamento per finalità esclusivamente turistiche: chi deve iscriversi al DMS per ottenere il CIR?
L’iscrizione al DMS per ottenere il CIR e per adempiere a tutti gli altri obblighi normativi deve essere effettuata dal proprietario dell’immobile.
Ho locato il mio appartamento ad una società che provvede a stipulare contratti di sublocazione per finalità esclusivamente turistica: chi deve iscriversi al DMS per ottenere il CIS?
L’iscrizione al DMS per ottenere il CIS e per adempiere a tutti gli altri obblighi normativi deve essere effettuata dalla società che stipula i contratti di sublocazione per finalità esclusivamente turistica.
Quali sono gli obblighi per coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e per i gestori di portali telematici?
Coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici hanno l’obbligo di pubblicare il Codice Identificativo di Struttura(CIS) sugli strumenti di promozione utilizzati. Il CIS deve essere esplicitamente richiesto alla struttura non alberghiera, che deve obbligatoriamente fornirlo pena la mancata pubblicazione dell’offerta locativa, e deve essere fedelmente pubblicato senza alterazioni del contenuto.
Sono previste sanzioni per coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici?
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonchè quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture non alberghiere, che contravvengono all’obbligo di pubblicare il Codice Identificativo di Struttura (CIS/CIR) o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250,00 (Duecentocinquanta) a euro 1.500,00 (Millecinquecento) per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
Ho conferito mandato con rappresentanza ad un intermediario per la promo – commercializzazione, in esclusiva, del mio immobile per finalità esclusivamente turistica: chi deve richiedere il CIN?
E’ tenuto a richiedere il CIS il mandante, ossia chi conferisce il mandato (ad esempio, il proprietario dell’immobile).