Chi disciplina la materia del turismo in Italia?
In base agli artt. 117 e 118 della Costituzione, il turismo rientra tra le competenze esclusive delle Regioni.
Questo principio è stato riaffermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 80/2012, che si è espressa sulla legittimità costituzionale di alcuni articoli del Codice del turismo, approvato con il decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011.
La Corte è intervenuta a seguito dei ricorsi di alcune Regioni italiane, tra cui anche la Puglia, facendo chiarezza sui limiti del Governo italiano nell’intervenire sulla disciplina del turismo.
Cosa s’intende per impresa turistica?
La definizione d’impresa turistica è formulata dal Codice della normativa statale di ordinamento e mercato del turismo (D.lgs. 79/2011).
In base al comma 1 dell’art. 4, sono da considerarsi turistiche le imprese che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi (compresi gli stabilimenti balneari), d’infrastrutture e di esercizi (compresi quelli di somministrazione facenti parte di sistemi turistici locali), concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.
Qual è la normativa riguardante le strutture ricettive in Puglia?
La disciplina generale delle strutture ricettive in Puglia è legata fondamentalmente alla legge regionale n. 11 del 1999. Però, occorre considerare anche la l.r. 49/2017, che interviene sulla disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici.
Inoltre, vanno considerate:
- l.r.20 del 22.7.1998 che disciplina il turismo rurale;
- l.r. 17 del 15.7.2011 che disciplina l’albergo diffuso;
- l.r. 42 del 13.12.2013 che disciplina l’agriturismo;
- l.r. 27 del 2013 che disciplina l’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)
- l.r. 13 del 23.3.2015 che disciplina le attività di pescaturismo e ittiturismo.
Quali sono le competenze disciplinate in Puglia dalla normativa regionale in materia di strutture ricettive?
La l.r. 11/1999 disciplina le competenze regionali e le competenze comunali.
Il testo vigente è il frutto delle integrazioni operate con successive leggi regionali, nello specifico la l.r. 13/2018, art. 2, co.1 e co. 2.
Il testo vigente della l.r. 11/1999 è consultabile su “Bussola Normativa” del Consiglio Regionale della Puglia.
L’art. 1 della legge 11/1999 riporta:
“Con la presente legge la Regione Puglia detta norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, e in materia amministrativa e gestionale delle strutture a uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene)”.
Quali sono le competenze regionali?
In base all’art. 2 della l.r. 11/1999, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalle presenti disposizioni e in particolare:
a) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto;
b) svolge attività di vigilanza e di controllo sulle procedure disciplinate dalla presente legge al fine di verificarne l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti.
Inoltre, la Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale, predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale.
Quali sono le competenze dei Comuni?
In base all’art. 2 bis della l.r.11/1999, i comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative:
a) alle procedure amministrative per l’avvio e le trasformazioni delle attività turistiche ricettive mediante l’applicazione delle disposizioni relative allo sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo;
b) alla vigilanza e controllo, compresa la lotta all’abusivismo, sulle strutture ricettive.
Cosa s’intende per struttura ricettiva?
La Regione Puglia, cui compete disciplinare la materia del turismo sul proprio territorio, ha emanato la legge regionale n. 11 del 11.02.1999, che disciplina le strutture ricettive.
La l.r. 11/1999 non opera una definizione di struttura ricettiva, così come non la operava la legge nazionale 217 del 1983 (legge quadro del turismo abrogata nel 2001 dalla legge 135).
Il Codice del turismo del 2011, che ha soppiantato la legge 135/2001, aveva definito il concetto di “attività ricettiva” (art. 8 comma 2). Tuttavia, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale del 2012, con la sentenza n. 80, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale articolo, ad aggi non esiste una definizione giuridica di struttura ricettiva. Però, combinando quanto aveva previsto il Codice del turismo all’art. 8 con quanto previsto dallo stesso Codice all’art. 4, co. 1 sul concetto d’impresa turistica (vedi sopra) è possibile dire che per struttura ricettiva s’intende una forma specifica d’impresa turistica, diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità turistica.
Quali sono le strutture ricettive disciplinate dalla normativa regionale?
Le attività ricettive disciplinate dalla l.r. 11/1999 sono:
1. le attività ricettive alberghiere (art. 3 e segg.), comprendenti:
a) alberghi;
b) motels;
c) villaggi-albergo;
d) residenze turistico-alberghiere;
e) alberghi dimora storica-residenza d’epoca;
f) alberghi centro-benessere;
f bis) condhotel;
2. le attività strutture ricettive all’aria aperta (art. 14 e segg.), comprendenti:
a) villaggi turistici;
b) campeggi;
3. gli ostelli della gioventù (art. 39 e segg.), comprendenti:
a) ostelli;
b) ostelli escursionistici;
4. l’attività ricettiva definita come “case e appartamenti per vacanze” (art. 41 e segg.), comprendente:
a) residenze turistiche o residence;
b) case e appartamenti per vacanza;
5. le strutture alberghiere non soggette a classificazione (art. 43 e segg.), comprendenti:
a) case per ferie;
b) esercizi di affittacamere;
6. le strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione (art. 48 e segg.), comprendenti:
c) stabilimenti balneari;
d) spiagge libere con servizi;
e) darsene e approdi turistici;
7. le attività turistiche ricettive e di diporto nautico gestite da associazioni che operano a livello nazionale, senza scopo di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose e sportive, riservate esclusivamente ai propri associati (art. 56 e segg.).
La Regione Puglia ha inoltre disciplinato altre tipologie di strutture ricettive:
– le strutture di turismo rurale (l.r. 20 del 22.7.1998 e ss. mm. ii), immobili situati in aree rurali che, mantenendo le caratteristiche storiche, possono essere recuperate e ristrutturate per essere trasformate in una delle tipologie di cui alla l.r. 11/1999;
– l’albergo diffuso (l.r. 17 del 15.7.2011). Si tratta strutture localizzate in centri storici e borghi rurali, che, pur dislocate in siti diversi ma vicini, sono gestite unitariamente;
– le strutture agrituristiche (l.r. 42 del 13.12.2013), strutture connesse all’attività imprenditoriale agricola;
– l’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B) (l.r. 27del 7.8.2013), comprendente due tipologie di B&B
a) a conduzione familiare;
b) in forma imprenditoriale
– l’attività di ittiturismo (l.r. 13 del 23.3.2015) comprendente attività di ospitalità, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità, a qualunque titolo, degli imprenditori ittici.
Cosa s‘intende per locazione turistica?
Le locazioni turistiche sono rappresentate dagli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
A parte questa normativa generale, sul tema delle locazioni turistiche sono intervenute altre norme nazionali e regionali, quali:
- l’art. 53 del Codice del turismo, approvato con D.lgs. 79 del 23 maggio 2011, che al comma 1 stabilisce che gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (artt. 1571 ss);
- l’art. 10 bis del Capo II della legge regionale della Puglia n. 57 del 17.12.2018, che recita: “Le locazioni turistiche sono gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. c) della L. 431/98, e sono strutture ricettive non alberghiere alle quali si applicano solo le disposizioni di cui al presente Capo”;
- l’art. 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, disciplinando il regime fiscale delle locazioni brevi, al co. 1 così recita: “Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, …”;
- la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E del 2017 in cui di precisa che i contratti indicati nel co. 1 dell’art 4 del d.l. 50/2017, tesi a soddisfare esigenze abitative transitorie anche per finalità turistiche, sono individuati sulla base delle caratteristiche dei soggetti, dell’oggetto e della durata;
- l’art. 1, co. 595 della legge n. 178 del 30.12.2020 (legge di bilancio 2021), che recita: “Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile”;
- l’art. 13 ter del D.L. 145/2023, convertito nella legge n. 191/2023, che al co. 1 recita: “Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati”;
- la legge 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha modificato il d.l. 50/2017, introducendo alcune novità relative all’aliquota dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) e gli adempimenti a carico degli intermediari non residenti;
- la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 10/E del 10 maggio 2024 con oggetto: Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) – Novità sulla disciplina delle locazioni brevi. Tale circolare interviene sulle novità introdotte, relativamente all’applicazione della cedolare secca, e sottolinea che, come già indicato con la richiamata circolare n. 24/E del 2017, devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma le locazioni brevi che rientrano nell’esercizio d’attività d’impresa come definita, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA.
Si veda anche la lettera informativa dell’Agenzia delle Entrate sulle locazioni brevi di agosto 2024.
In sintesi, possiamo dire che le locazioni turistiche possono assumere una caratterizzazione sia non imprenditoriale che imprenditoriale:
- le locazioni turistiche non imprenditoriali sono una delle modalità di gestione di una struttura turistica, solitamente per periodi brevi, non superiori a 30 giorni, rappresentando un’opportunità per i proprietari di immobili che intendono affittare spazi abitativi a turisti, senza aprire partita IVA, purché la locazione riguardi al massimo quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta e l’attività riguardi persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa;
- le locazioni turistiche in forma imprenditoriale possono riguardare anche la gestione di un solo immobile, in ogni caso si presume svolta in forma imprenditoriale l’attività che abbia ad oggetto più di 4 immobili, per cui si presuppone che l’attività di locazione abbia assunto le caratteristiche di attività d’impresa, ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.
Sia le locazioni turistiche non imprenditoriali che quelle imprenditoriali devono richiedere al Ministero del Turismo il CIN, codice identificativo nazionale, che deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura.
Quali sono le principali caratteristiche delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche?
Qui una sintesi tabellare delle principali caratteristiche delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche:
Tipologia delle strutture Denominazione delle strutture Attività Tipo attività P. IVA Strutture ricettive (-L.R. 11/1999 disciplina strutture ricettive -L.R. 20/1998 Turismo rurale -L.R. 17/2011 e Reg. 6/2012 Albergo diffuso -L.R. 13/2015 Pescaturismo) Alberghi Strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile. Imprenditoriale SI Motels Alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti. Imprenditoriale SI Villaggi-albergo Strutture ricettive che, in un’unica area, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocato in più stabili, servizi centralizzati. Imprenditoriale SI Residenze turistico-alberghiere Strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Imprenditoriale SI Alberghi dimora storica-residenze d’epoca Strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di mobili o arredi d’epoca idonei ad un’accoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a quattro stelle. Imprenditoriale SI Alberghi centro benessere Strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle. Imprenditoriale SI Condhotel Condominio che funziona allo stesso modo di un hotel. Questa attività è stata introdotta nel nostro ordinamento a cura del D.L. n. 133/14 (c.d. “Decreto sblocca Italia“), successivamente convertito dalla Legge n. 164/14. Il condominio alberghiero consente ai singoli proprietari di unità di affittare a ospiti a breve termine come se fosse una proprietà alberghiera. Queste proprietà sono dotate di un banco per il check-in, check-out, servizi di pulizia, un portiere e molti altri servizi che si trovano in un hotel tradizionale. Imprenditoriale SI Villaggi turistici Strutture ricettive, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate funzionalmente collegate, facenti parte di un unico complesso ricettivo a gestione unitaria, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse e non. Imprenditoriale SI Campeggi Strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di Centro Vacanze qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali. La normativa regionale preved diverse tipologie di campeggi: campeggi nauralistici, campeggi mobili, capeggi liberi e isolati, mini-are di sosta. Imprenditoriale SI Marina Resort Esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione. Imprenditoriale SI Ostelli della gioventù Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di giovani, di gruppi di giovani e dei loro accompagnatori, di gruppi organizzati, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive ed educative. Imprenditoriale SI Ostelli per escursionisti Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di escursionisti ubicate in aree rurali, riserve e parchi nazionali e regionali, ovvero ubicati lungo cammini e itinerari escursionistici di interesse internazionale, nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzioni di punto tappa, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive e educative. Imprenditoriale SI Residenze turistiche o residence Strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario. Imprenditoriale SI Case e appartamenti per vacanze imprenditoriali Immobili abitativi dati in affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari. Imprenditoriale SI Case e appartamenti per vacanze non imprenditoriali La gestione dei sudetti immobili può essere svolta in forma non imprenditoriale per un numero massimo di tre immobili ubicati nel territorio regionale. Non imprenditoriale NO Case per ferie Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Non imprenditoriale NO Esercizi di affittacamere Strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti, in forma professionale e continuativa, alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio. Imprenditoriale SI Albergo diffuso Struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, situata nel centro storico e nel borgo rurale, caratterizzata da uno stabile principale nel quale sono centralizzati i servizi comuni e da unità abitative dislocate anche in edifici diversi vicini tra loro. Imprenditoriale SI Bed and Breakfast ( L.R. 27/2013) B&B a conduzione familiare Attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto. Trattasi di attività fornita per un minimo di 90 e un massimo di 270 giorni l’anno, con periodi di chiusura non inferiori a quindici giorni consecutivi. Non imprenditoriale NO B&B in forma imprenditoriale Attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non più di sei camere e diciotto posti letto, anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato. Imprenditoriale SI Strutture ad uso pubblico in regime di concessione (L.R. 11/1999) Stabilimenti balneari Strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, dotate di strutture e attrezzate per la balneazione e assentite in concessione demaniale marittima, caratterizzate dalla presenza di cabine e ambienti destinati a spogliatoi, servizi igienici, servizi di accoglienza, punto di ristoro (bar e/o ristorante) e destinate anche ad attività ludico/sportive e di intrattenimento, nonché ad altre attività connesse alla principale. Le stesse sono dotate di attrezzature balneari, quali ombrelloni o simili, sedie, sdraio e lettini, posizionate sulla spiaggia a prescindere dall’effettiva richiesta. Imprenditoriale SI Spiagge libere con servizi Spiagge ad ingresso libero dotate di servizi minimi a pagamento attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione demaniale marittima per il posizionamento di attrezzature balneari, a condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore. Nelle spiagge libere con servizi, il concessionario assicura la presenza di un punto ristoro, di servizi igienici e docce e garantisce il servizio di assistenza, di pulizia e di salvataggio. Sono considerate spiagge libere con servizi anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà privata. Imprenditoriale SI Darsene e approdi turistici Strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera e di tutte le altre attività di interesse turistico. Imprenditoriale SI Locazioni turistiche (Legge 431/1998, Dlgs 79/2011, Legge 96/2017, L.r. 57/2018, Legge213/2023) Locazioni turistiche imprenditoriali Le locazioni turistiche sono gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. c) della L. 431/98, e sono strutture ricettive non alberghiere gestite nell’ambito dell’esercizio di attività d’impresa ai sensi dell’art. 2082 del codice civile. Imprenditoriale SI Locazioni turistiche non imprenditoriali Le locazioni di alloggi gestiti al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, solitamente per periodi brevi non superiori a 30 giorni, e alle quali si applica il regime fiscale della cedolare secca. Tali locazioni possono riguardare massimo quattro appartamenti di proprietà della persona fisica. Superata tale soglia si presume che l’attività di locazione sia di natura imprenditoriale. Non imprenditoriale NO Strutture agrituristiche (L.R. 42/2013) Strutture agrituristiche Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche in forma societaria o associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Imprenditoriale SI Ittiturimo (L.R. 13/2015 ) Imprese ittiche Per attività di ittoturismo si intendono le attività esercitate dagli imprenditori ittici, consistenti in attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione, di ospitalità, attività didattico‐ricreativa, eventi culturali e servizi, finalizzati alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio‐culturali delle imprese ittiche, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità, a qualunque titolo, degli imprenditori stessi. Imprenditoriale SI